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Luce e gas
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Questo contributo non è il bonus sociale ordinario e non è automatico per tutti gli ISEE sotto 25.000 euro. ARERA ha definito un meccanismo volontario: il venditore deve scegliere di partecipare e il cliente deve rispettare requisiti economici, contrattuali e di consumo.
Lo stato di questa guida è verificato all'11 agosto 2026. La procedura di adesione dei venditori per il 2026 non è ancora conclusa: i nomi non vanno anticipati sulla base di telefonate o messaggi commerciali.
A chi è destinato
La misura riguarda forniture elettriche domestiche residenti di clienti che non ricevono già il bonus sociale per disagio economico e rientrano nelle fasce ISEE previste.
In sintesi, il perimetro copre nuclei sopra le soglie del bonus sociale ordinario e fino a 25.000 euro, con regole differenziate per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Dal 1° gennaio 2026 la soglia ordinaria del bonus sociale è 9.796 euro; per nuclei con almeno quattro figli a carico resta 20.000 euro. Chi rientra nel bonus sociale segue quel meccanismo, non questo contributo volontario.
I limiti di consumo
Il provvedimento richiede:
consumi di riferimento nel bimestre gennaio-febbraio non superiori a 0,5 MWh, cioè 500 kWh;
consumi nei dodici mesi precedenti inferiori a 3 MWh, cioè inferiori a 3.000 kWh.
“Inferiori a 3 MWh” non significa “fino a 3 MWh”: esattamente 3.000 kWh non soddisfa un limite espresso come inferiore.
Il controllo usa i dati previsti dal sistema, non una stima fatta a occhio sulla sola ultima fattura.
Serve una domanda?
Il meccanismo usa la DSU presentata per l'ISEE e i flussi informativi previsti. Il cliente deve però assicurarsi che:
la DSU sia stata presentata correttamente;
la fornitura sia domestica residente;
l'intestatario sia coerente con il nucleo;
POD e dati anagrafici siano corretti;
i consumi rientrino nei limiti;
il venditore abbia aderito.
Non comunicare credenziali, IBAN o documenti attraverso link ricevuti da mittenti non verificati per “fare domanda”.
Quanto vale e quando arriva
Non è prudente promettere oggi una cifra identica o una data uguale per tutti. Il riconoscimento dipende dalla partecipazione del venditore e dalle modalità del meccanismo. Le fatture interessate e il momento di applicazione devono essere verificati sulla documentazione ufficiale e sulle comunicazioni del venditore aderente.
La formulazione corretta non è “bollette emesse da luglio”, ma un processo legato ai consumi di competenza, ai flussi informativi e alla prima fattura utile secondo le regole applicate.
Quali venditori aderiscono
All'11 agosto 2026 la finestra annuale indicata per le adesioni non è conclusa. Prima di inserire un elenco in questa pagina occorre attendere la pubblicazione ufficiale e indicare data e fonte.
Il fatto che un'impresa venda energia sul mercato libero non prova l'adesione. Non cambiare venditore solo perché qualcuno promette il contributo senza mostrare il riferimento ufficiale e le condizioni dell'offerta.
Tre misure da non confondere
Misura | Elemento decisivo | Nota |
|---|---|---|
Bonus sociale ordinario | ISEE entro la soglia e requisiti | Percorso automatico dopo DSU |
Contributo straordinario 115 € | Bonus elettrico attivo al 21/02/2026 | Una tantum aggiuntiva |
Contributo volontario 2026-2027 | Fascia ISEE, consumi e venditore aderente | Non obbligatorio per il venditore |
Questa separazione evita di cercare un accredito nel canale sbagliato.
Checklist personale
ISEE 2026 e DSU disponibili.
Intestatario della luce nel nucleo corretto.
Uso domestico residente.
Consumi gennaio-febbraio verificati.
Consumi annui sotto 3.000 kWh.
Venditore del punto identificato.
Fonte ufficiale dell'adesione, quando pubblicata.
Fonti
Delibera 238/2026/R/eel — ARERA, consultato l'11 agosto 2026.
Disciplina aggiornata del contributo volontario — ARERA, consultato l'11 agosto 2026.
Soglie ISEE dei bonus sociali dal 1° gennaio 2026 — ARERA, consultato l'11 agosto 2026.
Fai controllare ISEE, intestatario e consumi
Porta attestazione ISEE e bolletta completa. EWO può aiutarti a individuare POD, intestatario e consumi e a leggere le comunicazioni disponibili. Non può garantire il contributo: verifiche e riconoscimento dipendono dal sistema e dall'adesione del venditore.
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L'autolettura è utile quando mancano dati effettivi, nella finestra indicata o durante voltura e cambio. Va inviata al venditore e conservata con foto e ricevuta.
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Se la fornitura è attiva e cambia l'intestatario serve la voltura. Se il contatore è presente ma la fornitura è cessata serve il subentro.










