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Luce e gas
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Questo contributo non è il bonus sociale ordinario e non è automatico per tutti gli ISEE sotto 25.000 euro. ARERA ha definito un meccanismo volontario: il venditore deve scegliere di partecipare e il cliente deve rispettare requisiti economici, contrattuali e di consumo.
Guida aggiornata al 1° ottobre 2026. Le adesioni dei venditori per il 2026 si sono chiuse il 31 agosto e lo sconto si applica dalle bollette con i consumi di agosto. L’elenco ufficiale dei venditori aderenti non risulta ancora pubblicato da ARERA: non dare per certi i nomi indicati in telefonate o messaggi commerciali.
A chi è destinato
La misura riguarda forniture elettriche domestiche residenti di clienti che non ricevono già il bonus sociale per disagio economico e rientrano nelle fasce ISEE previste.
In sintesi, il perimetro copre nuclei sopra le soglie del bonus sociale ordinario e fino a 25.000 euro, con regole differenziate per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Dal 1° gennaio 2026 la soglia ordinaria del bonus sociale è 9.796 euro; per nuclei con almeno quattro figli a carico resta 20.000 euro. Chi rientra nel bonus sociale segue quel meccanismo, non questo contributo volontario.
I limiti di consumo
Il provvedimento richiede:
prelievo nel bimestre gennaio-febbraio inferiore a 0,5 MWh, cioè sotto i 500 kWh (se la fornitura è stata attivata dopo il 1° gennaio, e comunque entro il 31 maggio, conta il primo bimestre intero);
consumi nei dodici mesi precedenti inferiori a 3 MWh, cioè inferiori a 3.000 kWh.
“Inferiori a 3 MWh” non significa “fino a 3 MWh”: esattamente 3.000 kWh non soddisfa un limite espresso come inferiore.
Il controllo usa i dati previsti dal sistema, non una stima fatta a occhio sulla sola ultima fattura.
Serve una domanda?
Il meccanismo usa la DSU presentata per l’ISEE e i flussi informativi previsti. Il cliente deve però assicurarsi che:
la DSU sia stata presentata correttamente;
la fornitura sia domestica residente;
l’intestatario sia coerente con il nucleo;
POD e dati anagrafici siano corretti;
i consumi rientrino nei limiti;
il venditore abbia aderito.
Non comunicare credenziali, IBAN o documenti attraverso link ricevuti da mittenti non verificati per “fare domanda”.
Quanto vale e quando arriva
Lo sconto si calcola moltiplicando i kWh prelevati a gennaio e febbraio per la componente PE, cioè il costo dell’energia della maggior tutela fissato da ARERA. Vale circa 12 centesimi per kWh: con 300 kWh nel bimestre lo sconto è di circa 36 euro. Secondo le stime citate da ARERA, il massimo è di circa 60 euro. Nel 2027 il calcolo si ripete sui consumi di gennaio e febbraio 2027.
Dal mese di agosto, entro il 20 di ogni mese, ARERA comunica ai venditori aderenti quali clienti hanno diritto, sulla base delle DSU trasmesse dall’INPS. Il venditore applica lo sconto nella prima bolletta utile, a partire da quelle con i consumi di agosto. Se presenti la DSU più tardi, gli elenchi si aggiornano ogni mese e lo sconto può arrivare in una bolletta successiva. Nella bolletta con lo sconto trovi un messaggio che inizia con «Gentile Cliente, Lei è risultato avente diritto al contributo erogato volontariamente da…» e riporta l’importo.
Quali venditori aderiscono
Le adesioni per il 2026 si sono chiuse il 31 agosto. Ogni venditore aderente riceve un’attestazione (ECV) e viene inserito in un elenco che ARERA deve pubblicare sul proprio sito. Al 1° ottobre 2026 l’elenco ufficiale non risulta ancora pubblicato: alcune aziende hanno annunciato l’adesione sui propri canali, ma i riferimenti sicuri restano l’elenco ARERA e il messaggio in bolletta.
Il fatto che un’impresa venda energia sul mercato libero non prova l’adesione. Cambiare venditore per ottenere il contributo 2026 non serve: spetta solo se il venditore che serve il contatore è lo stesso del 1° gennaio 2026 (o della data di attivazione) e ha aderito per il segmento in cui sei servito, cioè mercato libero, maggior tutela o tutele graduali.
Tre misure da non confondere
Misura | Elemento decisivo | Nota |
|---|---|---|
Bonus sociale ordinario | ISEE entro la soglia e requisiti | Percorso automatico dopo DSU |
Contributo straordinario 115 € | Bonus elettrico attivo al 21/02/2026 | Una tantum aggiuntiva |
Contributo volontario 2026-2027 | Fascia ISEE, consumi e venditore aderente | Non obbligatorio per il venditore |
Questa separazione evita di cercare un accredito nel canale sbagliato.
Checklist personale
ISEE 2026 e DSU disponibili.
Intestatario della luce nel nucleo corretto.
Uso domestico residente.
Consumi gennaio-febbraio verificati.
Consumi annui sotto 3.000 kWh.
Venditore del punto identificato e invariato dal 1° gennaio 2026.
Adesione del venditore verificata nell’elenco ARERA o nel messaggio in bolletta.
Fonti
Delibera 238/2026/R/eel — ARERA, consultato il 1° ottobre 2026.
Disciplina aggiornata del contributo volontario — ARERA, consultato il 1° ottobre 2026.
Soglie ISEE dei bonus sociali dal 1° gennaio 2026 — ARERA, consultato l’11 agosto 2026.
Memoria 53/2026/I/com sul decreto-legge 21/2026 — ARERA, consultato il 1° ottobre 2026.
Fai controllare ISEE, intestatario e consumi
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